Un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali da utilizzare in compensazione da parte dei datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. A fissarne le regole, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Monti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Fornero e il Ministro per la Coesione Territoriale Barca, in un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal Dl 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011).
Decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella sua ultima seduta. I fondi a disposizione sono 142 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo.
Tali risorse, liberate in seguito alla riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d'Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011, sono così ripartite nelle otto regioni del Mezzogiorno:
Abruzzo 4 milioni;
Molise 1 milione;
Basilicata 2 milioni;
Campania 20 milioni;
Calabria 20 milioni;
Puglia 10 milioni;
Sicilia 65 milioni;
Sardegna 20 milioni.
Chi può essere assunto
È un lavoratore "svantaggiato" chi:
non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
ha superato i 50 anni di età;
vive solo con una o più persone a carico;
è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);
è membro di una minoranza nazionale.
E' un lavoratore "molto svantaggiato" chi:
è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati.
Come si calcola il bonus
Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore "svantaggiato" potrà utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore "molto svantaggiato" la somma verrà utilizzato per ventiquattro mesi.
Termini e modalità di fruizione
Dopo che ogni Regione avrà stabilito con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto attuativo, le modalità e le procedure per la concessione del bonus, gli interessati allo sconto fiscale dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione all'agevolazione, nei limiti delle risorse disponibili stanziate.
Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno utilizzare la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore.
Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
L'agevolazione fiscale è stata prorogata fino a maggio 2013 dal Decreto Semplificazioni.
fonte Fasi