L'ordinanza numero 69 del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio disciplina la gestione delle spiagge libere per la stagione estiva considerando la situazione condizionata dal Coronavirus.
Per le spiagge libere, la cui competenza è dei Comuni, vanno adottate una serie di prescrizioni:
- affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
- assicurare opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti;
- i fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni,lettini, sdraio etc.) dovranno rispettare le medesime misure di distanziamento per i complessi balneari;
- indicazione dell’informativa ed il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti.
"E' necessario attuare - si legge nell'ordinanza - un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di dépliant, cartelli, social media etc.), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto e alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni".
Da parte dei Comuni sarà possibile:
affidamento di servizi ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l’utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale;
prevedere limitazioni in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente fruire della spiaggia libera;
individuazione di modalità che diano un riferimento ai fruitori della spiaggia libera per il posizionamento delle attrezzature (ombrelloni) nel rispetto delle misure di distanziamento, quali a titolo esemplificativo: posizionamento alle estremità delle spiagge libere delle file delle postazioni/ombrelloni, al fine di favorire il previsto distanziamento (sia tra le righe che tra le fila) e il transito più possibile sicuro da e verso le postazioni/ombrelloni;
l’area complessivamente destinata ad ogni singolo ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;
le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all’ombrellone (sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
sotto agli ombrelloni, o ad altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).