La discrezionalità della sanzione

chi, come, quando e perché

Ercole Michele D'Ercole
27/10/2011
Territorio
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La sanzione rappresenta il pagamento di una somma di denaro dovuta per la violazione di una determinata norma. Sono tanti i modi per incorrere in una sanzione perché sono tantissime le leggi ed i regolamenti che ci circondano e che determinano il nostro modo di vivere. Non sempre vengono percepite come giuste ma se non ci fossero sarebbe sicuramente un mondo peggiore, basti pensare al codice della strada che pur prevedendo sanzioni non sempre viene rispettato. Gli organi preposti al controllo sono generalmente tutte le forze dell'ordine con compiti diversi. Nell'ultimo periodo, a causa dell'acutizzarsi della crisi economica, le sanzioni elevate nei confronti dei cittadini sono aumentate in maniera considerevole. Nel nostro comune, soprattutto la polizia locale, ha deciso di mettere da parte il cartellino giallo e passare direttamente a quello rosso elevando direttamente la multa in caso di violazione dei vari regolamenti. In altri tempi si invitava bonariamente “il mal capitato” ad eliminare la situazione di violazione mentre oggi grazie alle relazioni di servizio che vengono richieste dal Comandante Silvana Paci, gli agenti, per non incorrere in qualche reato, sono obbligati all'applicazione scrupolosa della legge. Fin qui tutto normale, anzi sarebbe quasi lodevole un comportamento così ligio al dovere se non fosse per la discrezionalità che contraddistingue lo stesso comportamento. Ci sono violazioni che puntualmente vengono riscontrate e punite ed altre che non vengono nemmeno prese in considerazione. Ma una violazione … non é pur sempre una violazione ? Come quando e perche si determina di emettere la sanzione ma soprattutto chi decide “a chi si e a chi no? “ La discrezionalità ricade indubbiamente sull'agente che in quel momento sta accertando la violazione e dagli ordini che lo stesso ha ricevuto. Un esempio lampante, sotto gli occhi di tutti, è la situazione in via Istonia, zona post portici, dove sistematicamente ci sono autovetture parcheggiate in palese violazione del codice della strada ma che non vengono sanzionate. Non una multa che i nostri vigili urbani hanno emesso negli ultimi periodi... non vogliamo essere maligni e pensare che questa volta la discrezionalità è dovuta alla presenza di un locale commerciale di proprietà di un ex consigliere comunale. Occhio però, perché se ci si dimentica il disco orario su corso Garibaldi o in Via dello Sport (prossimità BLS) ci ritroviamo il cedolino sul parabrezza della nostra auto e le 39,00€ da pagare (se ci va bene ndr). Per non parlare poi della situazione surreale in via delle Rose dove i cittadini hanno persino protocollato una petizione per le soste selvagge, chiedendo un intervento diretto ed immediato per regolamentare i parcheggi nell’intera area e in questo caso il Comando di Polizia Locale, in persona dei propri dirigenti, unitamente al “fu Sindaco”, non si sono degnati nemmeno di fornire una risposta. Un’altra area di discrezionalità dell’applicazione della sanzione riguarda la pubblicità sul territorio comunale. Gli impianti più esposti sono i cartelloni pubblicitari 6m X 3m. Qui la discrezionalità raggiunge il suo massimo apice: alcuni cartelloni sono colpiti da ordinanza di demolizione ma sono ancora lì installati e non hanno ricevuto alcuna sanzione pecuniaria, altri vengono colpiti da multe salatissime di circa 400,00€ perché in violazione del codice della strada (?) mentre altri se pur sanzionati continuano a svolgere impunemente pubblicità forse perché più simpatici di altri. Tutto questo solo perché questi impianti, portano in se, il peccato di essere di proprietà privata. Infatti non vi sarà di certo sfuggita la presenza di cartelli pubblicitari installati sulle “rotonde cittadine”. Ovviamente, pubblicità quest’ultima, autorizzata direttamente dal Comune. Insomma una vera e propria beffa legalmente autorizzata. In riferimento a questa ultima segnalazione (pubblicità sulle rotonde) alleghiamo una breve ricerca tratta dalla rete, così da rendere più interessante la nostra riflessione … “CHI COME QUANDO E PERCHE”. Ercole Michele d’Ercole Tratto da www.filibertoputzu.it L’art. 122 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Reg. Esec. C.d.S, ai commi 1 e 6 individua le tipologie di cartelli stradali da installare per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso delle frecce nelle aree ove si svolge la circolazione a rotatoria. Una delle prime definizioni di “rotatoria” si trova nella circolare del Ministero dei Trasporti, datata 3 gennaio 1963, dove alla lettera a-3) punto 26 viene definita ROTATORIA - “Intersezione regolata a circolazione rotatoria nella quale il traffico viene incanalato su una sola carreggiata a senso unico antiorario” mentre al punto 16 viene definita ISOLA DI ROTAZIONE – “Isola centrale di una circolazione a rotatoria”. Numerose definizioni citate nella circolare predetta, sono state riprese dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del C.D.S. del 1992, per quanto attiene la definizione e classificazione delle strade e le denominazioni stradali e di traffico. Ai punti 27 e 28 dell’art. 3 del C.D.S. l’ISOLA DI TRAFFICO è equiparata all’ISOLA DI CANALIZZAZIONE e cioè: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata ad incanalare le correnti di traffico. Le definizioni ISOLA DI CANALIZZAZIONE, ISOLA DIREZIONALE e ISOLA DI ROTAZIONE presenti nella circolare del 1963 sono state quindi fuse in un'unica definizione: ISOLA DI TRAFFICO. Giova inoltre segnalare che con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono state approvate le “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. Le norme, emanate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.), disciplinano i criteri per la costruzione delle intersezioni stradali classificandone gli elementi e le forme elementari. Al punto 3 – classificazione tipologica delle intersezioni – le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono distinte in: a) intersezioni lineari a raso quando sono consentite manovre di intersezione; b) intersezioni a rotatoria, quando i punti di intersezione sono eliminati. Il decreto ministeriale testé citato, riserva un ampio spazio alle caratteristiche funzionali delle intersezioni a rotatoria ed al punto 4.5.1, recita testualmente “Un ulteriore elemento distintivo tra le tre tipologie fondamentali di attrezzatura rotatoria è rappresentato dalla sistemazione dell'isola circolare centrale, che può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli pesanti, nel caso di minirotatorie con diametro esterno compreso fra 25 e 18 m, mentre lo diventa completamente per quelle con diametro compreso fra 18 e 14 m; le rotatorie compatte sono invece caratterizzate da bordure non sormontabili dell'isola centrale”; viene nuovamente definita “isola centrale” la parte dell’intersezione intorno alla quale circolano i veicoli. Pare pertanto evidente che una rotatoria non è altro che un’ “isola di traffico” posizionata all’interno di un’intersezione stradale. A tal proposito si rammenta che, l’art. 51 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) vieta espressamente la collocazione di cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, in corrispondenza di intersezioni, anche se le medesime si trovano all’interno di centri abitati (vedi comma 4 dello stesso articolo combinato con il comma 3). Richiamando infine la definizione dell’ art. 3 del C.D.S. al punto 26 che qualifica INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”, nonché quanto definito dal Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006, per effetto del quale l’isola centrale di una rotatoria fa parte dell’intersezione, è possibile sostenere che la posa di cartelli pubblicitari sulle rotonde è vietata. Tornando all’art. 23 del C.D.S. - Pubblicità sulle strade e sui veicoli – esso recita: “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica” Se percorrendo una rotonda, l’utente della strada guarda la pubblicità posta su di essa, è assai verosimile venga disturbato e distratto a scapito della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità. La domanda che ci poniamo è perché accade ancora tutto questo, perché situazione di provabile violazione al codice della strada o ai vari regolamenti (Comunali-Provinciali ecc) vengono perseguiti ed altri ignorati del tutto pur essendo simili ed a poca distanza fra loro.

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