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Trasferimento del dott. Benedetto Del Sindaco, «Una vicenda ancora aperta»

Intervento del Segretario Regionale della CISL Funzione Pubblica e del Commissario Straordinario della delegazione dell'Abruzzo dell' A.N.C.U.P.M.

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Trascorso, ormai, più di un mese da quando è stata emessa la sentenza di primo grado nella causa di lavoro intercorsa tra il Dott. Del Sindaco Benedetto e il Comune di San Salvo, appare, a nostro avviso, doveroso evidenziare semplicemente, al di là di ogni fazioso interesse, alcuni dati e fatti, certi ed inconfutabili nella loro evidente verità, su cui ognuno possa esercitare liberamente, criticamente e disinteressatamente ogni valutazione. La vicenda si ritiene che possa essere sinteticamente riassunta dicendo che il giudice del lavoro ha ritenuto legittimo il trasferimento del dipendente ad altro incarico per incompatibilità ambientale, trasferimento contro il quale il dipendente si era opposto, dapprima innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, che si è dichiarato incompetente, e, poi, innanzi al giudice del lavoro.

La decisione del giudice del lavoro si fonda essenzialmente sul fatto che il trasferimento del dipendente è stato legittimo per incompatibilità ambientale perché lo stesso è una “ figura dirigenziale “, in pratica, perché, in fatto e soprattutto in diritto, il dipendente ha lo stato giuridico di dirigente:  ed, infatti, a tal riguardo si richiama l’art. 19 sulla “ figura dirigenziale” del D. Lgs. n. 29/93 e le successive leggi di modifica dello stesso ( decreto, peraltro, abrogato dal D. Lgs. n.165/2001 ).  In questo ragionamento si è, però, trascurato un piccolo particolare: il dipendente non aveva, né, tuttora, ha lo stato giuridico ( né, tantomeno, il trattamento economico ) di dirigente, ma è inquadrato, ex art. 15 del CCNL del comparto Regioni – Enti Locali -, nella categoria giuridica c.d. D3 ( acquisita per concorso ), posizione economica D4, mentre è noto che i dirigenti, veramente tali, hanno un loro diverso e separato inquadramento giuridico ed economico, rispetto a quello di tutti gli altri dipendenti pubblici, così come hanno un diverso e separato sistema di contrattazione collettiva. Ma vi è di più: nel Comune di San Salvo nessun dipendente, anche se è direttivo apicale  è dirigente o ha, giuridicamente parlando, la qualifica dirigenziale. Non solo, ma vi è di più ancora: il Comune di San Salvo appartiene a quella classe di enti locali che non può avere dipendenti inquadrati come dirigenti. Dunque, il fatto che nel Comune di San Salvo non esisteva, non esiste, né può esistere la figura del dirigente, costituisce un dato certo, inconfutabile, di evidente verità. Né, d’altra parte, esiste il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali (cui il giudice, però, ha fatto riferimento): infatti, il criterio della rotazione ( riferito, lo si ribadisce, per evitare equivoci, alle figure dirigenziali ) è stato abbandonato con la Legge n. 145/2002, il cui art. 3 ha eliminato il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali, modificando in tal senso l’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 ( ci scusiamo per i continui richiami normativi, ma, purtroppo, sono necessari per meglio chiarire le cose ). Come si è accennato all’inizio, la sentenza fa anche leva sulla c.d. incompatibilità ambientale del dipendente trasferito: ebbene ( come ulteriore dato certo, inconfutabile, di evidente verità, semmai ce ne fosse ancora bisogno ) l’art. 32 del D.P.R. n. 3/1957 ( T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ) che prevede, appunto, l’ipotesi del trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente pubblico, è stato abrogato dall’art. 72, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, che, pertanto, eliminandolo dall'ordinamento ha reso  tale istituto inapplicabile. Molto ancora ci sarebbe da dire, ma fedeli al proposito di non fare valutazioni ( che saranno svolte nelle sedi opportune ) si è inteso evidenziare solo alcuni di quelli che sono i dati eclatanti di tale vicenda. Certo, è vero che taluni possono dire e ritenere che quello che è stato deciso basta ed avanza, è più che sufficiente e soddisfacente, ma è altrettanto vero e certo che vi sono altri che ancora si domandano se, nella vicenda, sia stata fatta giustizia. Ed ad ognuno, in scienza e coscienza, si rimette la risposta. 

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