Postazione di controllo elettronico a mezzo autovelox da remoto sulla Strada Statale n.16 in agro del comune di Vasto.
Nella giornata di ieri due gennaio 2019, verso le ore 23 ho realizzato un sopralluogo sulla postazione medesima sul tratto stradale della SS 16 Adriatica al Km 511+900 dove è attivato un autovelox il modello Multiradar S580 fornito dalla ditta CtsElectronicssnc di Cannara (PG) per conto di Soes S.p.A. di Telese Terme(BN) per conto del Comune di Vasto(CH).
Avendo noi chiesto chiarimenti sulla attivazione ed utilizzo in orario notturno in data 15 dicembre 2018 e non abbiamo ricevuto risposte.
Da informazioni a mezzo stampa ci risulta che il servizio sarà attivo h24 così come è fisicamente organizzata la postazione medesima.
In seguito al controllo secondo il nostro parere la postazione organizzata sulla strada statale 16 ricadente nell’agro del Comune di Vasto non può essere utilizzato in modo permanente diurno e notturno poiché la segnalazione della postazione con cartelli -non luminosi- cozza estride con le disposizioni tuttora valide previste dall’art,3 comma I lettera b) del decreto legge 3 agosto n.117 che recita” le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento di velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi con segnalazioni luminosi, obbligatorio in orario notturno , conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada”.
A questo riguardo la norma è aderente al criterio di segnalazione della postazione in orario notturno altrimenti si verrebbe a creare una “postazione al buio”. Ad aggiungere che nel servizio notturno o in orari senza luce naturale e quindi priva di visibilità corre l’obbligo di segnalare con un lampeggiante la postazione medesima in funzione, come si può vedere in tante postazioni autovelox fissi in Italia.
Cioè in buona sostanza anche per il senso comune di verifica della legalità della postazione e della sua visibilità, l’organizzazione della postazione di controllo autovelox effettuato dal Comune di Vasto non è corrispondente in nessun punto al dettato legislativo in materia.
Durante i servizi non diurni i pannelli di avvertimento della postazione medesima devono essere luminosi, altrimenti sono al buio e quindi non visibili da alcun automobilista.
La stessa postazione deve avere un segnale luminoso ad intermittenza che indichi un autovelox da remoto in funzione.
E’ prassi consolidata che pur in assenza di segnale stradale che impone limiti di velocità o riduzioni , è necessario un adeguato anticipo che non può essere superiore a 4 km ma nemmeno inferiore ad 1 kilometro, oltre i segnali a 700 metri a 450 metri ed a 250 metri, la cosidetta presegnalazione che avvisi il sopraggiungere della postazione, come confermato sia dalla Cassazione con le sentenze numero 5997 del 14 marzo 2014 e la 20327 del 31 luglio 2018 e sia dal Decreto Delrio e la Direttiva Minniti, e quella postazione non ha nemmeno questo requisito.
Per i motivi suddetti diffido il Comando della Polizia municipale locale di Vasto dall’utilizzare il controllo elettronico dell’autovelox in orari di non visibilità , anche in considerazione che la norma in materia di verbali prevede l’aumento di un terzo della sanzione.
Chiedo sia al comando della Polizia Stradale di Chieti ed alla Prefettura , Area III , settore depenalizzazione di fare un sopralluogo congiunto al fine di constatare questo che vado affermando e qualora dovesse essere corrispondente inviare una ordinanza di diffida per non far emettere i relativi verbali .
Non abbiamo ricevuto nemmeno a mezzo stampa notizie sulla calendarizzazione , cioè comunicazione dei giorni con orari stabiliti e calendario delle sedute di controllo cosi come previsto dal’art.11 legge 285 del 1992 e quindi chiedo alla Polizia Stradale di Chieti di acquisirlo e darne comunicazione , in qualità di organo periferico del Ministero dell’Interno spetta la verifica dell’utilizzo dello strumento di controllo elettronico della velocità.