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Dalla regione i contributi alle famiglie in difficoltà

Per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, farmaci da banco) o per esigenze di emergenza abitativa (canone locazione, canoni acqua, luce e gas)

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Il sindaco Tiziana Magnacca comunica che c’è tempo fino alle 23.59 di giovedì 23 aprile per presentare la domanda sul sito della Regione Abruzzo per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale n. 9 del 2020 a favore dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza coronavirus. Si tratta di un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco) o per esigenze di emergenza abitativa (canone locazione, canoni acqua, luce e gas).
“Oltre al bonus spesa – specifica il sindaco Magnacca – il contributo attivato dalla Regione Abruzzo sia per i beni di prima necessità e sia per le emergenze abitative è un’opportunità in più da utilizzare per le famiglie in difficoltà. La domanda va presentata sulla piattaforma telematica della Regione”.

Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- un valore complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000,00 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro;
- non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’art. 1 e all’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658).

Definizione di nucleo familiare
Il nucleo familiare avente diritto al contributo è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
a) coniugi non legalmente separati;
b) conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
c) soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
Per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero di Paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda.

 

Chi può presentare le domande e come (sito Regione Abruzzo)

DGR n. 193 del 10/04/2020 (pdf)

Allegato A (pdf)

Allegato B (pdf)

 

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