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Elettori fisicamente impediti: il presidente di seggio contesta i certificati e smonta la diagnosi

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SCHIAVI DI ABRUZZO - ''Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, o alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri alla votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1032''. Così recita, testualmente, l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica numero 570 del 16 maggio 1960, nel capo IX che si occupa delle principali sanzioni in materia elettorale. E proprio il testo di questo articolo deve aver tenuto in debita considerazione il presidente del seggio numero due, in frazione Casali, il quale, nel corso della prima giornata di voto, domenica scorsa, ha contestato un paio di certificati medici redatti dalle competenti autorità sanitarie per ammettere al voto elettori fisicamente impediti. Dal racconto fornito da alcuni dei presenti, pare che colui che avrebbe dovuto essere l'accompagnatore abbia anche insistito. Il presidente, irremovibile, ha ammesso al voto gli elettori, ma senza accompagnatore. Le normative vigenti in materia prevedono soltanto tre casi che rendono ammissibile l'accompagnamento in cabina di un elettore fisicamente impedito. A norma dell'articolo 41, secondo comma, del testo unico 570, ''sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di pari gravità''. Il certificato medico che attesti l'impedimento fisico deve essere rilasciato ''dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali''. ''Detto certificato - è spiegato sul compendio delle istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione distribuito ai presidenti dal Ministero dell'Interno - deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore''. Per quanto riguarda l'espressione ''o da altro impedimento di pari gravità'', il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente di seggio ''valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento'', che, tuttavia, ''deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore''. Inoltre, è previsto che ''il presidente di seggio accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore''. Attenendosi scrupolosamente alle disposizioni richiamate, il presidente del seggio numero due di frazione Casali ha constatato che l'impedimento non era affatto sussistente. Pare infatti che, almeno relativamente ad uno dei due casi, la elettrice in questione fosse muta. Ineccepibile il comportamento del presidente, resta da capire, invece, come mai alla elettrice sia stato rilasciato un certificato di impedimento fisico non sussistendo nessuna delle tre ipotesi contemplate. http://francescobottone.splinder.com/
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