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D'Amico (Pd) chiede una verifica delle sanzioni comminate ai cacciatori che non hanno versato la quota dell'Atc

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Il consiglire provinciale Camillo D'Amico (Pd) ha presentato questa mattina un ordine del giorno teso, come egli stesso spiega, ''verificare la congruità e la legalità delle sanzioni che il servizio di Caccia e Pesca dell'ente provincia sta comminando ai cacciatori che hanno pagato in ritardo la quota annuale d'iscrizione al proprio Ambito Territoriale di Caccia per esercitare l'attività venatoria nella prossima stagione 2008/2009''. La sanzione per i ritardatari è applicata ai sensi dell'art. 53 - comma 4 punti ''A'' ed ''R'' della L.R. 10/2004, ''ma, - spiega D'Amico - mentre potrebbe ritenersi giusta ed efficace, perché educativa, quella relativa al ritardato pagamento non è affatto tollerabile la sanzione pecuniaria successiva perché non si ravvisa alcuna malafede dei ritardatari, ma solo mera dimenticanza ed, in taluni casi, anche effettiva mancanza di liquidità''. Insomma, il capogruppo del Pd si fa carico delle istanze che provengono dal mondo venatorio tendendo una mano ai cacciatori che rischiano una sanzione dalla Provincia. ''Onde non contestare solo nel merito l'azione da me non condivisa del servizio Caccia e Pesca della provincia, - continua D'Amico - nell'ordine del giorno si chiede al presidente di chiedere un parere legale sull'effettiva efficacia dell'azione sanzionatoria portata avanti e di formulare, per la regione Abruzzo, la richiesta di un'esatta interpretazione della norma''. Questo il testo dell'ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd: Il consiglio Provinciale di Chieti, preso atto che: L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 ''Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente'' all'art. 28 - comma 4 fissa entro il 15 Marzo di ogni anno i cacciatori ''...devono restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale ed, entro il medesimo termine improrogabile, il cacciatore interessato all'iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare all'Amministrazione Provinciale di riferimento ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)''; considerato che, consuetudinalmente, la suddetta data è rispettata dalla stragrande maggioranza degli appassionati e, solo taluni nella loro più assoluta buona fede, per mera dimenticanza non rispettano tale data ma, comunque, adempiono sia all'obbligo del pagamento dei diritti che alla restituzione del tesserino venatorio della stagione precedente; ravvisato che, nel corrente anno 2008, il servizio Caccia e Pesca della provincia di Chieti ha ritenuto di applicare le sanzioni previste nell'art. 53 - comma 4 punti ''A'' ed ''R'' della surichiamata L.R. n. 10 del 10/1/2004; acclarato che, l'applicazione delle suddette sanzioni, sia per la ravvisata buona fede dei ritardatari che per la non perentorietà del disposto normativo in quanto, il pagamento tardivo, può essere rapportabile solo ed esclusivamente a dimenticanza oppure a concreta carenza di liquidità e non a violazioni più gravi, come potrebbe essere la mancata e volontaria non restituzione del tesserino venatorio; DELIBERA - di munirsi di un parere legale circa la congruità dell'azione sanzionatoria prodotta dal servizio Caccia e Pesca della provincia; - di formulare uno specifico quesito interpretativo alla regione Abruzzo.
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