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Imu, Tasi, Tari: Imposta Unica Comunale (Iuc)?

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Le leggi sono fatte per i cittadini e in via teorica (almeno in alcuni casi) non dovrebbe servire un tecnico per la loro interpretazione. Una volta si rendeva necessario un tecnico soprattutto perché il grado di scolarizzazione era molto basso. Oggi, grazie a Dio, gli analfabeti sono rari e in più c’è il fattore dell’informatizzazione che rende ogni informazione molto fruibile. Ciò nonostante, le leggi vengono articolate in maniera molto complessa e si rende necessario un tecnico anche per pagare una imposta.

Un classico esempio di norma complessa è proprio quella della IUC introdotto dal comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilita' 2014. Una 'imposta unica comunale' è un grosso traguardo per la semplificazione amministrativa e per i cittadini soprattutto in termini di risparmio di tempo per fatti burocratici.

Solo che di fatto essa non è una imposta unica ma sono tre diverse imposte con presupposti e aliquote e distinti:
IMU (imposta municipale propria): il presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione di immobili (escluse abitazioni principali non di lusso). Le aliquote (di San Salvo) vanno dallo 0,425% al 0,89 % del valore della rendita catastale rivalutata del 5% per appostiti moltiplicatori; il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 giugno e la seconda rata entro il 16 dicembre; l'imposta è dovuta in autoliquidazione dal contribuente.
TASI (tributo per i servizi indivisibili come manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc.): il presupposto dell’imposta è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di unità immobiliari (compresa l’abitazione principale). L’aliquota base è del 0,17% della stessa base imponibile dell’IMU; le scadenze dei versamenti sono le stesse dell’IMU. L'imposta è dovuta in autoliquidazione dal contribuente.
TARI (tassa sui rifiuti) è destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti; tale imposta viene calcolata dal comune e poi inviato ai contribuenti il relativi bollettino di versamento.

I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione  relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali e/o variazione e delle aree assoggettabili al tributo.

L’art. 52  del  d.l. n. 446 del 1997 attribuisce ai comuni la possibilità di regolamentare le proprie entrate “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi...,”.
Non può il Comune, in virtù dell'art. 52 e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, provvedere a inviare ai cittadini un unico bollettino di pagamento, con la liquidazione della “IUC” ed eventualmente prevedere una rateizzazione della stessa, mensile, trimestrale, semestrale o unica in base alle esigenze dei cittadini?

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